ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
29 gennaio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 143/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 144/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, relativo alla 75a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

3

 

*

Regolamento (CE) n. 145/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese

4

 

*

Regolamento (CE) n. 146/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, relativo alla fissazione di una percentuale di accettazione dei contratti sottoscritti per una distillazione facoltativa di vino da tavola

24

 

 

Regolamento (CE) n. 147/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 156a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

25

 

 

Regolamento (CE) n. 148/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 156a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

27

 

 

Regolamento (CE) n. 149/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 328a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

29

 

 

Regolamento (CE) n. 150/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 12a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

30

 

 

Regolamento (CE) n. 151/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, relativo all’11a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

31

 

 

Regolamento (CE) n. 152/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1202/2004

32

 

 

Regolamento (CE) n. 153/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

33

 

 

Regolamento (CE) n. 154/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004

35

 

 

Regolamento (CE) n. 155/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004

36

 

 

Regolamento (CE) n. 156/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

37

 

*

Direttiva 2005/5/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di ocratossina A in taluni prodotti alimentari ( 1 )

38

 

*

Direttiva 2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi ( 1 )

41

 

*

Direttiva 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ( 1 )

44

 

*

Direttiva 2005/9/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VII ( 1 )

46

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2005/64/CE:Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati [notificata con il numero C(2005) 118]  ( 1 )

48

 

*

2005/65/CE:Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2005, relativa a talune garanzie addizionali a carattere transitorio per la Danimarca per quanto riguarda il cambiamento del suo statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle [notificata con il numero C(2005) 143]  ( 1 )

52

 

*

2005/66/CE:Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2005, che abroga la decisione 2003/363/CE recante approvazione del piano per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici in alcune zone del Belgio [notificata con il numero C(2005) 144]  ( 1 )

54

 

*

2005/67/CE:Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2005) 148]  ( 1 )

55

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

2005/68/PESC:Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2005, che modifica la decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)

59

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO (CE) N. 143/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

123,3

204

75,2

212

176,1

608

118,9

624

163,5

999

131,4

0707 00 05

052

155,2

999

155,2

0709 90 70

052

175,4

204

183,5

624

56,7

999

138,5

0805 10 20

052

43,3

204

45,7

212

54,1

220

38,5

421

38,1

448

34,7

624

71,7

999

46,6

0805 20 10

204

65,1

999

65,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

59,3

204

86,3

400

78,6

464

138,7

624

68,0

662

27,9

999

76,5

0805 50 10

052

70,5

999

70,5

0808 10 80

400

82,6

404

83,9

720

64,7

999

77,1

0808 20 50

388

79,5

400

88,1

528

87,7

720

36,8

999

73,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


29.1.2005   

IT

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L 27/3


REGOLAMENTO (CE) N. 144/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

relativo alla 75a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

(3)

L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la 75a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 25 gennaio 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


29.1.2005   

IT

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L 27/4


REGOLAMENTO (CE) N. 145/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   APERTURA

(1)

Il 30 aprile 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) (avviso di apertura), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese (RPC o paese interessato).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel marzo 2004 dalla Solvay Barium Strontium GmbH (il denunziante), l'unico produttore di carbonato di bario della Comunità, rappresentante quindi il 100 % della produzione comunitaria. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

2.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4)

Il produttore denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni degli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o un trattamento individuale, i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari alle società cinesi notoriamente interessate. Cinque società hanno chiesto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o un trattamento individuale nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa una non rispondenza alle condizioni stabilite per il riconoscimento di tale status.

(6)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato che in considerazione del numero elevato di produttori esportatori e importatori, essa avrebbe potuto fare ricorso al campionamento. Si è deciso tuttavia di non utilizzare il campionamento, poiché il numero di produttori esportatori della RPC e di importatori e utilizzatori comunitari disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto.

(7)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Il questionario compilato è stato inviato dal produttore comunitario denunziante, da cinque importatori indipendenti, da un fornitore di materia prima, da sei utilizzatori, da un'associazione di utilizzatori e da cinque produttori esportatori della RPC.

(8)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttore comunitario

Solvay Barium Strontium GmbH, Germania.

b)

Produttori esportatori della RPC

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd.

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

Guizhou Hongkaj Chemical Co. Ltd e la società collegata Hengyang Hong Xiang Co. Ltd

Guizhou Red Star Developing Co.

Hebei Xinji Chemical Group Co. Ltd.

c)

Importatori non collegati

Kimpe Sarl, Francia

Norkem BV, Paesi Bassi.

d)

Utilizzatori comunitari

Ilpea Spa, Italia.

(9)

Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non si poteva concedere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, si è effettuata una visita di controllo, per determinare il valore normale in base ai dati relativi a un paese di riferimento, presso la seguente società:

Chemical Products Corporation (CPC), Cartersville, produttore negli Stati Uniti.

3.   PERIODO DELL'INCHIESTA

(10)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (periodo dell'inchiesta). L'analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta (periodo in esame).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   IL PRODOTTO IN ESAME

(11)

Il prodotto in esame è il carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore a 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore a 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della RPC e classificabile al codice NC 2836 60 00.

2.   PRODOTTO SIMILE

(12)

Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il carbonato di bario prodotto e venduto sui mercati interni della RPC e degli Stati Uniti; questi ultimi sono stati inoltre utilizzati come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per le importazioni dalla RPC. Il carbonato di bario prodotto e venduto negli USA presenta infatti le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni di quello esportato dalla RPC nella Comunità. Analogamente, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il carbonato di bario prodotto dall'industria comunitaria e venduto sul mercato comunitario. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni. Pertanto, il carbonato di bario prodotto e venduto sul mercato interno della RPC, il carbonato di bario prodotto e venduto sul mercato interno del paese di riferimento e il carbonato di bario prodotto e venduto nella Comunità da parte dell'industria comunitaria presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Si conclude pertanto che tutti i tipi di carbonato di bario vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   TRATTAMENTO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI IN ECONOMIA DI MERCATO

(13)

Nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 2 del regolamento di base per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento.

(14)

Brevemente, e solo per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica i criteri che le imprese che richiedono lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato devono dimostrare di rispettare:

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato,

i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(15)

Cinque produttori esportatori della RPC hanno chiesto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il relativo modulo di richiesta destinato ai produttori esportatori.

(16)

Le richieste di due società sono state respinte dopo una prima analisi del modulo di richiesta, il quale non dimostrava che tutti i criteri fossero stati rispettati. In particolare, tali società, integralmente o parzialmente di proprietà dello Stato e dirette da un consiglio di amministratori integralmente o parzialmente composto da membri nominati dallo Stato, non hanno dimostrato che non ci fossero ingerenze di rilievo da parte dello Stato a livello di decisioni di politica commerciale. Quanto alle altre tre imprese, la Commissione ha raccolto e verificato presso le loro sedi tutte le informazioni riportate nel modulo di richiesta e ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta.

(17)

Dall'inchiesta è emerso che due società rispondevano a tutti i criteri previsti; a questi due produttori esportatori della RPC, elencati di seguito, è stato quindi accordato lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

(18)

La seguente tabella presenta un quadro riassuntivo delle decisioni prese per le tre società cui non è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, per quanto riguarda ognuno dei cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

Società

Criteri

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo comma

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quarto comma

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quinto comma

1

Non soddisfatto

 

 

 

 

2

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

3

Non soddisfatto

 

 

 

 

Fonte: Risposte al questionario, verificate, degli esportatori cinesi che hanno collaborato.

(19)

Alle società interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze.

(20)

Per quanto riguarda la società 2, non è stato possibile individuare gli azionisti della società collegata e quindi stabilire chi controlla la società. Pertanto, non si è potuta escludere un'ingerenza di rilievo da parte dello Stato. La società ha contestato tale decisione, ma non è riuscita a fornire informazioni o elementi di prova con cui poter dimostrare di essere controllata in maggioranza da imprenditori privati e di essere libera da ingerenze di rilievo da parte dello Stato. Si è pertanto concluso che il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base non risulta soddisfatto.

(21)

Relativamente alla stessa società, l'inchiesta ha rivelato notevoli carenze a livello delle revisioni contabili dei documenti contabili. Gli stessi revisori della società hanno espresso riserve rispetto a, tra gli altri aspetti, gli importi registrati relativi alle vendite, la valutazione delle attività e l'ammortamento. Tuttavia, non sono stati effettuati interventi volti a correggere le carenze individuate dai revisori e la società non è stata in grado di spiegare perché non si è tenuto conto delle riserve. Per queste ragioni, non sarebbe stato possibile calcolare il dumping in modo attendibile. Pur contestando tali conclusioni, la società non ha fornito spiegazioni ragionevoli del fatto che la propria contabilità dovesse essere ritenuta attendibile nonostante le carenze riscontrate. Alla luce di tali elementi, che dimostrano la scarsa attendibilità dei documenti contabili e che i problemi individuati dai revisori non sono stati corretti, si conclude che il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base, non è soddisfatto.

(22)

Infine, per quanto riguarda l'acquisizione delle attività da parte della società 2, questa non è riuscita a chiarire a quali condizioni alcune delle attività della società sono state trasferite dalla società precedente, la cui proprietà era collettiva. La Commissione ha pertanto concluso che il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo comma, del regolamento di base non risulta soddisfatto. La società 2 ha contestato tali conclusioni, ma non ha fornito informazioni o elementi di prova che dimostrassero che non si era in presenza di distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato. La richiesta presentata dalla società 2 è stata pertanto ritenuta infondata e respinta.

(23)

Il comitato consultivo è stato sentito e le parti direttamente interessate sono state informate di tale decisione. L'industria comunitaria ha potuto presentare delle osservazioni e non ha contestato tale posizione di materia di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

2.   TRATTAMENTO INDIVIDUALE

(24)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, a meno che le imprese non possano dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, a) di essere liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; b) di determinare liberamente prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita; c) che la maggior parte delle azioni appartiene a privati; che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; d) che le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato ed e) che l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(25)

I tre produttori esportatori cui non è stato riconosciuto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato hanno chiesto il trattamento individuale. La Commissione ha quindi verificato se i tre produttori esportatori erano in grado di dimostrare di rispettare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(26)

È emerso che due società (la società 1 e la società 3) erano in misura integrale o predominante di proprietà dello Stato e che il loro consiglio di amministrazione era integralmente o parzialmente composto da membri di nomina statale. Tali società non sono riuscite a dimostrare di essere sufficientemente indipendenti da ingerenze statali e non hanno quindi soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base.

(27)

Pur essendo in parte di proprietà di privati, il terzo produttore esportatore (società 2) non è riuscito a dimostrare chi, in ultima analisi, controlla la società; per questo motivo non è stato possibile escludere ingerenze di rilievo da parte dello Stato. Pertanto, la società non è riuscita a dimostrare di rispettare il criterio di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base.

(28)

Inoltre, nel caso di tutte e tre le società, l'inchiesta ha evidenziato il rischio di elusione delle misure qualora a tali esportatori fosse concessa un'aliquota di dazio individuale. Tale rischio dipende, in parte, dalla sopracitata ingerenza statale nella gestione di due società e dal fatto che nemmeno l'altro esportatore è riuscito a dimostrare l'assenza di ingerenze di rilievo da parte dello Stato. Considerata inoltre la natura di prodotto primario del prodotto in esame, che non permette di risalire a un determinato produttore, esiste un notevole rischio che si eludano i dazi, esportando attraverso una società che beneficia di un'aliquota di dazio inferiore. Le società non hanno quindi soddisfatto i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base.

(29)

Pertanto, nessuno dei tre produttori esportatori ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Si è quindi concluso che il trattamento individuale non dovesse essere accordato a nessun produttore esportatore cui non fosse stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

3.   VALORE NORMALE

3.1.   Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori ai quali non è stato accordato lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

a)   Paese di riferimento

(30)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato deve essere stabilito in base ai prezzi o al valore costruito di un paese terzo a economia di mercato (paese di riferimento).

(31)

Nell'avviso di apertura del presente procedimento, la Commissione aveva proposto gli Stati Uniti quale paese terzo a economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Le parti interessate sono state invitate a esprimersi in proposito.

(32)

Tre produttori esportatori hanno contestato tale scelta, sostenendo che il livello di sviluppo economico, il processo di fabbricazione e l'accesso alle materie prime sono diversi tra Stati Uniti e RPC. Tali produttori hanno inoltre sostenuto che il livello di concorrenza negli USA è basso, considerato il fatto che c'è un solo produttore di carbonato di bario e che il mercato interno è protetto da dazi antidumping, e hanno indicati la Corea del Sud, la Russia e l'India come paesi di riferimento alternativi.

(33)

La Commissione ha chiesto la collaborazione di altri potenziali paesi di riferimento, quali India, Giappone e Brasile. Tuttavia, nessuno dei produttori di tali paesi si è detto disposto a collaborare.

(34)

In ogni caso, la Commissione ha concluso che la Corea del Sud non poteva essere un paese di riferimento appropriato in quanto non dispone di fonti interne di barite, la principale materia prima, e produce un quantitativo insignificante di carbonato di bario. Inoltre, la Commissione ha respinto la proposta della Russia come paese di riferimento appropriato in quanto il carbonato di bario prodotto in Russia è di una qualità significativamente inferiore e quindi non paragonabile al prodotto originario della RPC e della Comunità. L'inchiesta ha rivelato anche che il mercato interno del Brasile è limitato e che il livello di protezione è più alto che negli Stati Uniti; per queste ragioni, il Brasile non può essere considerato un paese di riferimento adeguato. Inoltre, non sono stati presentati elementi di prova che indicassero che i paesi proposti come paesi di riferimento alternativi fossero più adeguati degli Stati Uniti.

(35)

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è emerso che il volume della produzione è significativo e rappresentativo rispetto alle esportazioni cinesi di carbonato di bario.

(36)

Per quanto riguarda il livello di sviluppo economico e i diversi metodi di produzione, ci potrebbero effettivamente essere delle differenze. Quella degli Stati Uniti è un'economia altamente industrializzata e il produttore statunitense utilizza un metodo produttivo più avanzato e più efficiente di quello usato nella RPC. Va però osservato che, se queste differenze hanno un'incidenza sul valore normale, questa va nel senso della riduzione di tale valore negli Stati Uniti, rappresentando quindi un vantaggio per i produttori esportatori cinesi. Si ricorda inoltre che, se necessario, è possibile apportare opportuni adeguamenti. In ogni caso, anche se non si possono escludere differenze locali di metodo di produzione, non è stato dimostrato che esiste un paese diverso dagli Stati Uniti i cui metodi di produzione siano più simili a quello utilizzato negli Stati uniti.

(37)

Per quanto riguarda la concorrenza sul mercato interno degli Stati Uniti, il produttore statunitense è in concorrenza con le importazioni provenienti dalla RPC, dalla Germania e dal Messico. Tali importazioni rappresentano circa il 30 % del mercato, vale a dire una quota sostanziale. Si è pertanto concluso che le condizioni di concorrenza negli Stati Uniti sono eque.

(38)

Per quanto riguarda l'accesso alle materie prime, gli Stati Uniti sono, assieme alla RPC, tra i principali produttori di barite, di cui posseggono importanti riserve. Si è pertanto concluso che, in termini di disponibilità, l'accesso alle materie prime di Stati Uniti e RPC è paragonabile.

(39)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che gli Stati Uniti rappresentano un paese di riferimento appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

b)   Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

(40)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato riconosciuto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato è stato determinato sulla base delle informazioni ricevute dal produttore nel paese di riferimento, sottoposte a verifica, relative a costi e vendite del prodotto simile sul mercato USA per tipi di prodotto paragonabili.

(41)

Il valore normale è stato determinato utilizzando il metodo descritto nei considerando da 43 a 47 e da 53 a 59. Le vendite sul mercato interno negli Stati Uniti sono risultate rappresentative, sebbene alcuni tipi di prodotto non siano stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali, siano cioè stati venduti in perdita. Per tali tipi di prodotto, il valore normale è stato costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, aggiungendo ai costi di produzione un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto. Poiché le vendite del prodotto in esame sul mercato interno sono risultate rappresentative, le SGAV registrate dalla società sono state considerate attendibili e utilizzate. Per quanto concerne il margine di profitto, non è stato possibile basarsi sul margine di profitto realizzato dalla società nell'ambito delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame, in quanto tali vendite sono state effettuate in perdita. Poiché nessun altro produttore degli Stati Uniti ha collaborato, la Commissione ha utilizzato il margine di profitto relativo alla produzione e alla vendita della stessa categoria generale di prodotto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base.

(42)

Per tutti gli altri tipi di prodotto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore statunitense che ha collaborato all'inchiesta, adeguata come illustrato di seguito.

3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

(43)

Per quanto riguarda il calcolo del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore che ha collaborato, se le sue vendite complessive di carbonato di bario sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il loro volume complessivo è risultato pari ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite all'esportazione nella Comunità da parte del produttore. Nel caso di entrambi i produttori esportatori, durante il periodo dell'inchiesta le vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno hanno raggiunto un volume rappresentativo.

(44)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto in esame, venduti sul mercato interno, che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(45)

Per ciascuno dei tipi venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi di carbonato di bario venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di carbonato di bario sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo è risultato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di carbonato di bario di tipo comparabile esportate nella Comunità. In base a tale analisi, tutti i prodotti a parte uno sono risultati venduti in quantità rappresentative.

(46)

La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di carbonato di bario, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere ritenute realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti.

(47)

Le vendite sul mercato interno sono state ritenute remunerative se il prezzo unitario di un determinato tipo di prodotto risultava uguale o superiore al costo di produzione. Pertanto, è stato calcolato il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

(48)

Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per tenere conto del costo di avvio, affermando che la produzione a livello normale di utilizzazione degli impianti è cominciata solo dopo l'inizio del periodo dell'inchiesta. La società ha cominciato a produrre carbonato di bario poco dopo l'inizio del periodo dell'inchiesta. La società ha affermato di avere investito, dopo avere acquistato gli impianti, ingenti somme in lavori di riparazione, prima di procedere alle prove di produzione e successivamente alla produzione normale. Essa ha inoltre sostenuto che la fase media di avvio per entrambi gli impianti è di 11 mesi e che la produzione normale sarebbe cominciata 8 mesi dopo l'inizio del periodo dell'inchiesta.

(49)

Contrariamente a quanto affermato da tale produttore esportatore, è emerso che la produzione mensile e i volumi di vendita sono rimasti allo stesso livello per tutto il periodo dell'inchiesta, superando in alcuni casi i volumi mensili di produzione e vendita nel periodo in cui è stato raggiunto il presunto livello normale di utilizzazione degli impianti. I notevoli volumi di vendita, che hanno caratterizzato tutto il periodo dell'inchiesta, non possono corrispondere a vendite realizzate nell'ambito di prove di produzione. Si è pertanto concluso che, per tutto il periodo dell'inchiesta, la società ha prodotto a un livello normale di utilizzazione degli impianti. Inoltre, la società non ha dimostrato che, durante la presunta fase di avvio, il costo unitario di produzione fosse più alto di quello relativo al periodo in cui è stato assertivamente raggiunto un livello normale di utilizzazione degli impianti. In ogni caso, anche se i costi fossero effettivamente stati più elevati, ciò non sarebbe dipeso, come indicato precedentemente, da volumi di produzione inferiori. Pertanto, la richiesta di adeguamento relativa ai costi di avvio, contraddittoria e non avallata da alcun elemento di prova, è stata respinta.

(50)

Lo stesso produttore ha sostenuto che il metodo di ammortamento utilizzato dalla società relativamente a «investimenti sulle attività fisse» non rifletteva in modo appropriato i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Gli investimenti effettuati corrispondevano ai costi iniziali di riparazione delle linee di lavorazione dopo l'acquisto e se ne è tenuto conto per un periodo di un anno finanziario, considerato che la società riteneva che il periodo di utilizzo delle attività riparate fosse inferiore a un anno. La società aveva previsto di effettuare ulteriori investimenti dopo tale data. Considerato però che le linee di lavorazione non hanno avuto bisogno di ulteriori interventi di riparazione, l'effettivo periodo di utilizzo degli investimenti si è rivelato più lungo del previsto. La società ha chiesto che il periodo di ammortamento fosse corretto sulla base della realtà economica e dei costi registrati nei libri contabili e debitamente adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(51)

Per quanto riguarda tale richiesta, si ritiene che un livello più alto del normale di spese di riparazione, nel corso del primo anno di proprietà dei materiali usati, non sia anormale e che registrare tali costi nel corso di tale primo anno rientra nelle normali procedure contabili. Il metodo scelto dalla società non era quindi irragionevole, ma corrispondeva alla prassi consueta. Il fatto che successivamente non si sono dovuti sostenere ulteriori costi di riparazione non giustifica l'abbandono delle normali prassi contabili. La richiesta di adeguare i costi in questo senso non è stata ritenuta giustificata ed è stata respinta.

(52)

L'altro produttore esportatore ha chiesto che dai costi di produzione del prodotto in esame fosse sottratto il valore di un sottoprodotto (lo zolfo). Lo zolfo viene ulteriormente trasformato a partire da un gas (H2S) che si libera automaticamente nel corso della produzione del carbonato di bario. Tuttavia, la società non disponeva degli strumenti tecnici in grado di misurare la quantità di gas utilizzato nella produzione di zolfo e non ha potuto pertanto quantificare la richiesta. Infine, da un punto di vista contabile, la società considera lo zolfo e il prodotto in esame due prodotti diversi e i costi di produzione del carbonato di bario sono stati determinati senza tenere conto del valore dello zolfo. Per questi motivi, la richiesta è stata, in via provvisoria, respinta.

(53)

Come affermato al considerando 46, è stata calcolata la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un dato tipo di carbonato di bario, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto e se, inoltre, la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel determinato tipo di prodotto realizzate durante il periodo dell'inchiesta, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di carbonato di bario rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.

(54)

Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, è stato considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto era insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.

(55)

Da tali analisi è emerso che tutti i tipi di prodotto, eccetto uno, sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali in base al prezzo.

(56)

Per tutti i tipi di prodotto che non sono stati venduti in quantità rappresentative o che non sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali in base al prezzo, i prezzi sul mercato interno del produttore esportatore in esame non hanno potuto essere utilizzati per determinare il valore normale e si è dovuto ricorrere a un metodo alternativo.

(57)

La Commissione ha quindi fatto ricorso a un valore normale costruito, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(58)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti da ciascun produttore esportatore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto.

(59)

Poiché le SGAV e i profitti realizzati sul mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori in questione rappresentano dati attendibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, tali dati sono stati utilizzati in tutti i casi in cui il valore normale è stato costruito.

4.   PREZZI ALL'ESPORTAZIONE

(60)

Per tutti i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato cui è stato riconosciuto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, le vendite all'esportazione sono state determinate a livello di singola società. Poiché tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono risultate effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

5.   CONFRONTO

(61)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

(62)

Si è pertanto tenuto conto delle differenze relative a spese di imballaggio, costo del credito, sconti e riduzioni, commissioni, trasporto terrestre, assicurazione, movimentazione, servizi post-vendita e stadio commerciale. Per quanto concerne gli oneri bancari, è stato effettuato un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

(63)

Per quanto riguarda lo stadio commerciale, è emerso che la maggioranza delle vendite sul mercato interno degli Stati Uniti erano state effettuate a utilizzatori finali, mentre le vendite all'esportazione del prodotto in esame proveniente dalla RPC erano state effettuate esclusivamente a distributori. L'adeguamento è stato calcolato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base, utilizzando la differenza media di prezzo tra vendite a utilizzatori finali e vendite a distributori sul mercato interno degli Stati Uniti.

(64)

Inoltre, l'inchiesta ha permesso di accertare che, nella RPC, grandi quantità della materia prima principale, la barite, sono accessibili senza particolari processi di estrazione, mentre negli Stati Uniti la barite viene estratta in cave o in miniere. Inoltre, in Cina la materia prima viene trasportata in fabbriche vicine, con costi di trasporto trascurabili, mentre negli Stati Uniti i costi necessari al trasporto della barite dalle miniere o dalle cave fino alle fabbriche sono notevoli.

(65)

Si è pertanto ritenuto che fosse giustificato apportare opportuni adeguamenti al valore normale relativo agli Stati Uniti per rendere confrontabili le condizioni di produzione del carbonato di bario negli Stati Uniti e nella RPC. Il valore normale è stato quindi adeguato tenendo conto delle principali differenze a livello di condizioni di produzione, ovverosia delle differenze dei costi di produzione e di trasporto della barite, la principale materia prima.

(66)

Infine, è emerso che negli Stati Uniti l'industria sostiene ingenti spese relative alla protezione ambientale, mentre nella RPC non si sono registrate spese di questo tipo. Il valore normale è stato quindi adeguato anche da questo punto di vista.

6.   MARGINE DI DUMPING

6.1.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato accordato lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

(67)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping per ciascun produttore esportatore è stato calcolato, per tipo di prodotto, in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, determinate come si è illustrato sopra.

(68)

I margini di dumping provvisori dei produttori esportatori che hanno collaborato, ai quali è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, espressi come percentuale del prezzo CIF netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

11,2 %

Zaozhuang Yongli Chemical

24,4 %.

6.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

(69)

Per poter calcolare il margine di dumping unico per l'intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra le importazioni totali del prodotto in esame originario della RPC, calcolate sulla base dei dati Eurostat, e i dati effettivi delle risposte al questionario ricevute dagli esportatori della RPC ai quali non è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Su tale base, si è stabilito che il livello di collaborazione era vicino al 100 %.

(70)

Il margine di dumping dei rimanenti esportatori che hanno collaborato, cui non è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, è stato quindi calcolato confrontando la media ponderata del valore normale fissato per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi all'esportazione dichiarati dagli esportatori che hanno collaborato; tale confronto ha permesso di calcolare la media ponderata del margine di dumping relativa ai restanti esportatori che hanno collaborato.

(71)

Su tale base, il livello nazionale del dumping è stato calcolato in via provvisoria al 34,0 % del prezzo CIF frontiera comunitaria.

D.   PREGIUDIZIO

1.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(72)

L'unico produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta rappresentava, durante il periodo dell'inchiesta, il 100 % della produzione comunitaria di carbonato di bario. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, tale produttore costituisce pertanto l'industria comunitaria.

(73)

Poiché l'industria comunitaria risulta quindi costituita da un solo produttore, per motivi di riservatezza si sono dovute indicizzare tutte le cifre relative a tale impresa.

2.   CONSUMO COMUNITARIO

(74)

Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto dei volumi di vendita dell'industria comunitaria sul mercato comunitario e delle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, sulla base dei dati forniti da Eurostat. Tra il 2000 e il 2002, il consumo comunitario di carbonato di bario è diminuito del 10 %, a causa della difficile situazione economica generale. Successivamente, esso ha recuperato fino a raggiungere i livelli del 2000, mentre le importazioni originarie dalla RPC sono aumentate.

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Consumo comunitario (t)

137 742

130 243

124 568

136 722

3.   IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO

a)   Volume e quota di mercato

(75)

Il volume delle importazioni nella Comunità di carbonato di bario originario della RPC sono passate dalle 54 167 tonnellate del 2000 alle 63 742 tonnellate del periodo dell'inchiesta, aumentando cioè, nel periodo in esame, del 18 %. Le importazioni sono diminuite a 48 900 tonnellate nel 2002, per poi aumentare rapidamente nel periodo dell'inchiesta.

(76)

La quota di mercato corrispondente, pari a circa il 40 % nel 2000, è aumentata del 19 % nel periodo in esame, soprattutto a causa dell'importante aumento delle importazioni originarie della RPC registrato nel 2003.

b)   Prezzi

(77)

I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti costantemente, passando dai 235 EUR/tonnellata del 2000 ai 186 EUR/tonnellata del periodo dell'inchiesta.

c)   Sottoquotazione dei prezzi

(78)

Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita di ciascun tipo di prodotto, venduto dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la corrispondente media ponderata dei prezzi all'esportazione delle importazioni in esame, a livello CIF e con un opportuno adeguamento relativo ai dazi doganali e alle spese successive all'importazione. Il confronto è stato effettuato tra i prezzi al netto di sconti e riduzioni.

(79)

A differenza della RPC, l'industria comunitaria garantisce un prodotto stabile, secondo le indicazioni fornite dal cliente, caratterizzato dalle stesse percentuali di impurità, e offre alla clientela una serie di servizi, quali le analisi di laboratorio. Del valore di mercato di tali servizi si è tenuto conto nel confronto dei prezzi, introducendo un adeguamento del 25 % ai prezzi dell'industria comunitaria, sulla base di informazioni ricevute dall'industria comunitaria.

(80)

Numerosi importatori e utilizzatori hanno sostenuto che i prezzi dell'industria comunitaria sono maggiori in quanto il prodotto è maggiormente reattivo. Tale argomentazione è stata respinta in quanto gli esportatori della RPC, grazie ai progressi tecnologici registrati negli ultimi anni, sono in grado di fornire prodotti equivalenti a ogni tipo di prodotto offerto dall'industria comunitaria. Inoltre, il tipo maggiormente reattivo di carbonato di bario rappresenta meno del 5 % delle vendite dell'industria comunitaria. Si è ritenuto pertanto che non fosse necessario introdurre un adeguamento relativo alle differenze a livello di reattività.

(81)

Dal confronto è emerso che, durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto in esame originario della RPC è stato venduto nella Comunità a prezzi che, espressi come percentuale rispetto a quelli dell'industria comunitaria, risultavano inferiori a questi ultimi di un margine compreso tra il 28 % e il 31 %.

4.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(82)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

(83)

Si è esaminato se l'industria comunitaria si stesse ancora rimettendo dagli effetti di pratiche di sovvenzioni o dumping passate, ma l'inchiesta non ha rivelato alcuna indicazione in tal senso.

a)   Produzione

(84)

Nel periodo in esame, la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 13 %, dopo essere rimasta stabile tra il 2000 e il 2001.

b)   Capacità e utilizzazione degli impianti

(85)

Nel periodo in esame, la capacità di utilizzazione degli impianti è diminuita del 14 %. Questo dato non si spiega con il lieve aumento del 2 % della capacità produttiva totale dell'industria comunitaria tra il 2001 e il 2002 nel periodo in esame.

c)   Vendite, prezzi e quota di mercato.

(86)

Il volume delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità è diminuito del 17 % dal 2000 al periodo dell'inchiesta (le vendite ad acquirenti indipendenti sono state pari a meno dell'1 % del volume totale delle vendite), mentre la quota di mercato è passata dal 55 %-60 % al 45 %-50 %. Il prezzo medio per tonnellata è diminuito del 7 %, mentre il giro d'affari è diminuito del 23 %.

d)   Scorte

(87)

Tra il 2000 e il 2001, le scorte di prodotto finito sono quasi triplicate. Nei due anni successivi, esse si sono ridotte considerevolmente fino a raggiungere, nel periodo dell'inchiesta, un livello doppio rispetto al 2000.

e)   Occupazione, produttività e salari

(88)

Nel periodo in esame, l'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 10 %, mentre i salari sono gradualmente aumentati del 10 %. In tonnellate prodotte per addetto, tra il 2000 e il 2002 la produttività è aumentata del 3 %, per scendere successivamente di quasi il 6 %.

f)   Crescita

(89)

Mentre, tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, il consumo comunitario è rimasto fondamentalmente stabile, il volume delle vendite effettuate dall'industria comunitaria è diminuito del 17 %. Contemporaneamente, il volume delle importazioni in esame è aumentato del 18 %. Tale tendenza è stata ancora più evidente tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, quando il consumo comunitario è aumentato di circa il 10 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di oltre il 10 % e le importazioni dalla RPC sono aumentate di oltre il 30 %. Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite nonostante l'aumento della domanda. La quota di mercato dell'industria comunitaria ha perso quasi nove punti percentuali, soprattutto a causa delle importazioni dalla RPC. Al contrario, tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi è aumentata di oltre il 7 %.

g)   Investimenti

(90)

Tra il 2000 e il 2001, gli investimenti sono più che raddoppiati. Nel 2002, sono rimasti stabili e nel 2003 sono ritornati al livello del 2000. Gli investimenti hanno riguardato principalmente i settori della protezione ambientale e della manutenzione.

h)   Redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(91)

Durante il periodo in esame, le vendite dell'industria comunitaria del prodotto simile non sono state redditizie. Nel 2000, l'industria comunitaria non ha registrato praticamente né profitti né perdite, ma, durante il periodo dell'inchiesta, la situazione è peggiorata e le vendite sono state effettuate abbondantemente in perdita (superiore al –10 %).

(92)

Anche l'utile sul capitale investito, espresso come rapporto tra profitti e perdite rispetto al valore contabile residuo delle attività, è risultato negativo in tutto il periodo in esame ed è peggiorato ogni anno. Durante il periodo dell'inchiesta, l'utile sul capitale investito ha oscillato tra il –25 % e il –20 %.

(93)

Il flusso di cassa generato dal prodotto in esame fabbricato e venduto nella Comunità ha registrato una netta diminuzione tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta: ancora decisamente positivo nel 2000, nel 2001 è diventato negativo, diminuendo ancora nei due anni successivi e superando il valore di –1 000 000 di EUR nel periodo dell'inchiesta.

(94)

Visto il livello estremamente basso di investimenti, l'industria comunitaria non ha avuto difficoltà a ottenere capitale, sia nella forma di prestiti bancari che di capitale netto da parte della società madre.

i)   Entità del margine di dumping

(95)

Dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping dal paese interessato, l'incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

5.   CONCLUSIONI IN MATERIA DI PREGIUDIZIO

(96)

L'analisi dei suddetti fattori rivela che tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta la situazione dell'industria comunitaria si è considerevolmente deteriorata. Nel periodo in esame, il volume delle vendite è diminuito del 17 %, con conseguente perdita significativa di quota di mercato. I prezzi medi sono scesi e quindi il giro d'affari è diminuito in misura ancor più significativa. Il volume della produzione e l'utilizzazione degli impianti hanno evidenziato una tendenza analoga. A causa del contesto negativo, la situazione relativa a redditività, utile sugli investimenti e flusso di cassa si è notevolmente deteriorata.

(97)

Pertanto, la Commissione ha accertato che la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata al punto tale da doversi concludere in via provvisoria che tale industria ha subito un grave pregiudizio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   INTRODUZIONE

(98)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping di carbonato di bario originario del paese interessato abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, si è avuto cura di esaminare altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo possano aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2.   EFFETTO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(99)

Nel periodo in esame, le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato sono aumentate in misura significativa in termini di volume (passando da 54 167 tonnellate a 63 742 tonnellate) e di quota di mercato (che è cresciuta di oltre 7 punti percentuali). L'aumento più significativo del volume delle importazioni si è verificato durante il periodo dell'inchiesta (aumento del 30,4 % rispetto al 2002), mentre i prezzi all'importazione sono diminuiti per tutto il periodo in esame.

(100)

Contemporaneamente, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite, la corrispondente quota di mercato ha perso circa 9 punti percentuali e i prezzi medi di vendita sono scesi. Nel periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria è stata costretta ad abbassare prezzi di vendita a causa della sottoquotazione delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. A causa dei bassi prezzi di vendita, l'industria comunitaria non è riuscita a coprire i costi di produzione e il suo rendimento è risultato negativo.

3.   EFFETTO DI ALTRI FATTORI

a)   Importazioni da altri paesi terzi

(101)

Nel periodo in esame, il volume delle importazioni di carbonato di bario dai paesi terzi è aumentato, passando da 6 500 tonnellate a 8 700 tonnellate, con una quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta di quasi il 10 %. Gli altri principali paesi terzi che hanno esportato carbonato di bario nella Comunità sono stati il Brasile e la Russia.

(102)

Nel periodo dell'inchiesta, il prezzo medio delle importazioni dalla Russia è stato di 278 EUR/tonnellata. Il prodotto russo è stato quindi significativamente più caro delle importazioni dalla RPC e solo leggermente più a buon prezzo dei prodotti venduti dall'industria comunitaria. Secondo gli importatori e gli utilizzatori, la qualità del carbonato di bario importato dalla Russia è inferiore alla qualità del prodotto in esame importato dalla Repubblica cinese e del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria. Essendo di qualità inferiore e allo stesso tempo più caro delle importazioni dalla RPC, il carbonato di bario originario della Russia non è competitivo sul mercato comunitario. Rispetto al prodotto venduto dall'industria comunitaria, la qualità del carbonato di bario russo è significativamente inferiore e non è compensata dalla piccola differenza di prezzo. Non essendo competitivo, nel periodo in esame la quota di mercato detenuta dal prodotto russo è diminuita. Si è pertanto concluso in via provvisoria che le suddette importazioni non erano tali da annullare il nesso causale tra il dumping e il pregiudizio notevole arrecato dalle importazioni originarie della RPC.

(103)

Nel periodo dell'inchiesta, il prezzo medio delle importazioni dal Brasile è stato di 186 EUR/tonnellata. Nel periodo in esame, la quota di mercato detenuta dalle importazioni dal Brasile è aumentata di circa 2 punti percentuali. Considerato l'aumento esiguo delle vendite e il fatto che la quota di mercato non superava il 5 %, si è concluso in via provvisoria che le suddette importazioni non hanno annullato il nesso causale tra il dumping e il pregiudizio notevole arrecato all'industria comunitaria.

(104)

Sulla base delle considerazioni che precedono, si è concluso, in via provvisoria, che le importazioni originarie di altri paesi terzi non sono state tali da annullare il nesso causale tra il dumping e il pregiudizio notevole arrecato dalle importazioni cinesi all'industria comunitaria.

b)   Andamento della domanda

(105)

Per quanto riguarda l'andamento della domanda, tra il 2000 e il 2002 il consumo apparente di carbonato di bario è diminuito, anche se l'industria comunitaria è riuscita a conservare la propria quota di mercato. Successivamente, le vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria sono diminuite, anche a fronte del notevole aumento del consumo registrato nel periodo dell'inchiesta. Contemporaneamente, le importazioni cinesi sono riuscite a guadagnare quota di mercato aumentando, nel periodo in esame, di più del 7 %. Pertanto, il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito a una contrazione della domanda sul mercato comunitario.

c)   Oscillazioni monetarie

(106)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il deprezzamento del dollaro USA rispetto all'euro ha favorito le importazioni di carbonato di bario nella Comunità europea. La stragrande maggioranza delle operazioni di importazione nella Comunità europea dal paese interessato è stata effettivamente fatturata in dollari USA. L'euro si è apprezzato rispetto al dollaro USA a partire dalla metà del 2002 e in misura significativa durante il periodo dell'inchiesta, favorendo in questo modo le esportazioni nell'area euro.

(107)

Tuttavia, anche considerando il tasso di cambio prevalente all'inizio del 2002, i prezzi delle importazioni dalla RPC erano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Inoltre, un tasso di scambio così favorevole avrebbe dovuto avere un'incidenza anche sulle importazioni dagli altri paesi terzi, anche queste in maggioranza fatturate in dollari USA. Il fatto che le oscillazioni monetarie non abbiano avuto un effetto significativo sulle importazioni dagli altri paesi indica che queste non possono essere considerate la causa principale del notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato.

(108)

Pertanto, si è concluso, in via provvisoria, che, sebbene l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro USA possa aver favorito le importazioni di carbonato di bario nella Comunità europea, ciò non è sufficiente ad annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

d)   Importazioni dall'industria comunitaria

(109)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria comunitaria ha importato carbonato di bario dalla RPC, contribuendo così al pregiudizio subito. Tuttavia, l'industria comunitaria ha cessato di acquistare tale prodotto dalla RPC dopo il 2001, avendone comunque importato prima di tale data in misura insignificante (pari a circa l'1 % della produzione). Si è pertanto concluso, in via provvisoria, che le importazioni da parte dell'industria comunitaria del prodotto in questione originario della RPC non possono essere considerate una causa determinante del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

e)   Altri fattori

(110)

Numerosi utilizzatori e importatori hanno sostenuto che la Comunità subisce un pregiudizio a causa della presenza sul mercato di un prodotto, costituito da un impasto semiliquido a base di carbonato di bario e acqua, che permette di eliminare le polveri tossiche prodotte dall'utilizzo del carbonato di bario in polvere. Tale prodotto è realizzato dagli importatori comunitari aggiungendo acqua e additivi specifici alle polveri importate dalla RPC.

(111)

Tale argomentazione deve essere respinta, poiché l'industria comunitaria, pur disponendo della tecnologia necessaria per realizzare tale prodotto, non ne promuove la produzione in quanto ritiene poco economico il trasporto dell'acqua. Per questo motivo, essa ha messo a punto, in collaborazione con altre società europee, un'attrezzatura specifica destinata all'industria delle tegole e del mattone, che permette all'utilizzatore di carbonato di bario di mescolare la polvere con l'acqua al momento della produzione, eliminando in questo modo il problema delle polveri tossiche. L'industria comunitaria offre quindi un prodotto concorrente all'impasto semiliquido di cui sopra. Tuttavia, poiché l'impasto è prodotto con carbonato di bario proveniente dalla RPC a prezzi di dumping, esso può essere venduto a un prezzo inferiore a quello della polvere fornita dall'industria comunitaria. Quindi, esso non può essere considerato una causa di pregiudizio, in quanto l'impatto economico dell'impasto è causato esso stesso dalle importazioni oggetto di dumping. In effetti, se il prodotto in esame non fosse stato importato a prezzi di dumping, il prodotto offerto dall'industria comunitaria che è in concorrenza con l'impasto avrebbe potuto affrontare la concorrenza con l'impasto a condizioni eque.

4.   CONCLUSIONI RELATIVE AL NESSO DI CAUSALITÀ

(112)

Dall'analisi precedente emerge che si è registrato un sostanziale incremento delle importazioni originarie del paese interessato in termini di volume e di quota di mercato, in particolare tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, parallelamente a un notevole ribasso dei prezzi di vendita e a un livello elevato di sottoquotazione durante il periodo dell'inchiesta. La crescita della quota di mercato delle importazioni cinesi a basso prezzo è coincisa con una significativa riduzione della quota di mercato dell'industria comunitaria, la quale, accompagnata dalla pressione al ribasso sui suoi prezzi, ha determinato in particolare notevoli perdite per l'industria durante il periodo dell'inchiesta. D'altra parte, l'analisi degli altri fattori che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria ha rivelato che nessuno di questi avrebbe potuto avere un impatto negativo significativo e annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC e il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(113)

In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni originarie della RPC hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   OSSERVAZIONE PRELIMINARE

(114)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di dumping, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure in questo caso particolare. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

2.   INCHIESTA

(115)

Per valutare il probabile impatto derivante dall'adozione o dalla mancata adozione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate. La Commissione ha inviato i questionari all'industria comunitaria, a 10 fornitori di materie prime, a 18 importatori e a 38 utilizzatori del prodotto in esame. Il produttore comunitario, un fornitore di materie prime, cinque importatori, sei utilizzatori e un'associazione di utilizzatori hanno risposto.

3.   INDUSTRIA COMUNITARIA

(116)

L'industria comunitaria dispone di una linea di produzione completamente automatizzata, che opera a un buon livello dal punto di vista del rapporto costi/efficacia per quanto riguarda i materiali non conformi alle specifiche e il numero di addetti per tonnellata prodotta, oltre a realizzare investimenti nella sostituzione e a continuare le attività di esportazione.

(117)

Si ritiene che l'istituzione delle misure servirà a ristabilire eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Qualora le misure vengano adottate, l'industria comunitaria sarà in grado di recuperare almeno una parte della quota di mercato perduta, con un conseguente effetto positivo sulla sua redditività.

(118)

Come si è già ricordato, l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni in dumping originarie della RPC. Qualora le misure antidumping non vengano istituite, è probabile che la situazione dell'industria continui a deteriorarsi. Questo comporterebbe un'ulteriore perdita di posti di lavoro; non solo, ma l'effetto di ribasso dei prezzi esercitato dalle importazioni in dumping continuerebbe a vanificare tutti gli sforzi dell'industria comunitaria volti, in particolare, a recuperare un'effettiva redditività. La mancata adozione delle misure metterebbe a repentaglio la presenza di tale industria sul mercato comunitario nel lungo periodo, né si può escludere che l'unico produttore comunitario possa essere costretto a cessare l'attività a causa della concorrenza delle importazioni in dumping, qualora per l'appunto le misure non vengano istituite.

4.   FORNITORI DI MATERIE PRIME

(119)

Un fornitore di materie prime che rifornisce l'industria comunitaria di solfato di bario naturale ha risposto al questionario. Tale fornitore è l'unico fornitore della principale materia prima necessaria alla produzione di carbonato di bario a operare nella Comunità.

(120)

Se le misure vengono istituite e l'industria comunitaria recupera la quota di mercato perduta, anche il fornitore di materie prime sarà in grado di incrementare le vendite del proprio prodotto. Poiché la materia prima in oggetto rappresenta una proporzione maggioritaria del giro d'affari di tale società, l'istituzione delle misure contribuirà a migliorare la situazione finanziaria del fornitore di materia prima.

(121)

Se le misure non vengono istituite, le vendite dell'industria comunitaria continueranno a diminuire, così come la domanda di materie prime. Tale eventualità si ripercuoterebbe negativamente sulla redditività del fornitore di materia prima.

5.   IMPORTATORI

(122)

Cinque importatori, tutti contrari all'istituzione delle misure, hanno risposto al questionario.

(123)

Una parte del prodotto in esame importato in polvere dalla RPC viene successivamente trasformata in impasto semiliquido, aggiungendo acqua e additivi specifici. Poiché il margine di profitto degli importatori relativo alle vendite del prodotto in esame e dell'impasto semiliquido è in media pari al 6,8 %, gli importatori hanno la possibilità di assorbire una parte degli eventuali aumenti di prezzo e trasferirne un'altra ai clienti. Considerati i dazi relativamente bassi che saranno istituiti per le società che operano in condizioni di economia di mercato e considerate le fonti alternative disponibili sulle quali non gravano dazi, l'eventuale aumento di prezzo sarà limitato.

(124)

Poiché le vendite del prodotto in esame e dell'impasto semiliquido rappresentano in media circa il 15 % del giro d'affari totale degli importatori, l'istituzione di un dazio non avrà un'incidenza troppo negativa sulla situazione finanziaria di questi ultimi.

(125)

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che gli eventuali effetti delle misure antidumping non avranno, con ogni probabilità, un notevole impatto sugli importatori.

6.   UTILIZZATORI

(126)

Il questionario è stato compilato e spedito da sei utilizzatori e da un'associazione di utilizzatori. È stata realizzata una visita di verifica presso la società che ha acquistato la maggiore quantità di carbonato di bario durante il periodo dell'inchiesta. I sei utilizzatori che hanno collaborato hanno rappresentato, durante il periodo dell'inchiesta, circa il 9 % del consumo comunitario totale di carbonato di bario. Il numero di addetti di tali società direttamente coinvolti nella produzione di prodotti a base di carbonato di bario è di circa 570. Tutti gli utilizzatori che hanno collaborato, ad eccezione di uno di essi, che acquista il prodotto dall'industria comunitaria, hanno espresso la loro opposizione all'istituzione dei dazi antidumping nel timore di perdere una fonte di approvvigionamento del prodotto in esame a basso prezzo, eventualità che nuocerebbe alla loro competitività sul mercato a valle rispetto ai concorrenti dei paesi terzi.

(127)

Gli utilizzatori di carbonato di bario operano soprattutto nei settori della produzione di vetro per tubi catodici, dell'industria di tegole e mattoni, della ceramica e della produzione di ferrite. Sulla base delle risposte al questionario e delle informazioni raccolte durante un'audizione, è emerso che l'incidenza del carbonato di bario sul costo totale di produzione sostenuto dagli utilizzatori è stata inferiore, in media, all'8 %.

(128)

L'istituzione dei dazi non comporterà una riduzione significativa del livello di concorrenza o una carenza di approvvigionamento del prodotto in esame. Si può anzi prevedere che le importazioni dalla RPC continueranno a rimanere disponibili a prezzi concorrenziali, poiché i dazi individuali proposti per i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta sono inferiori ai livelli di sottoquotazione accertati. Inoltre, sono disponibili anche fonti alternative di approvvigionamento del prodotto da altri paesi terzi sulle quali non grava alcun dazio. Alla luce di quanto precede, si è concluso che gli utilizzatori continueranno a poter acquistare il carbonato di bario a prezzi concorrenziali; si prevede inoltre che l'impatto delle misure proposte sulla competitività delle imprese utilizzatrici rispetto ai loro concorrenti dei paesi terzi sarà limitato.

(129)

Si è affermato che l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare l'intera domanda di carbonato di bario della Comunità. A questo proposito, si ricorda che le misure non sono intese a impedire le importazioni nella Comunità, ma ad assicurare che non siano effettuate a prezzi di dumping che recano pregiudizio. Importazioni di varia origine continueranno a soddisfare una parte consistente della domanda comunitaria e non si prevedono quindi problemi di approvvigionamento del prodotto in esame.

(130)

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che gli eventuali effetti delle misure antidumping non avranno, con ogni probabilità, un impatto decisivo sugli utilizzatori.

7.   CONCORRENZA E DISTORSIONE DEGLI SCAMBI

(131)

Per quanto riguarda gli effetti delle eventuali misure antidumping sulla concorrenza all'interno della Comunità, i produttori esportatori interessati che hanno collaborato all'inchiesta, data la forte posizione che detengono sul mercato, continueranno probabilmente a vendere i loro prodotti, benché a prezzi non di dumping. Anzi, le aliquote relativamente basse dei dazi proposti per i due produttori esportatori cinesi che operano in condizioni di economia di mercato dovrebbero consentire loro di operare sul mercato comunitario in condizioni di equa e leale concorrenza. Di conseguenza, data la gamma complessiva di dazi imposti, sul mercato comunitario dovrebbe probabilmente rimanere un numero sufficiente di imprese concorrenti importanti, inclusi i produttori del paese interessato, del Brasile, della Russia e dell'India. Pertanto, gli utilizzatori continueranno a poter scegliere tra diversi fornitori di carbonato di bario. D'altra parte, qualora le misure non venissero istituite, il futuro dell'unico produttore comunitario del prodotto in esame potrebbe essere messo a repentaglio. La cessazione dell'attività di tale impresa comporterebbe un'effettiva riduzione di concorrenza sul mercato comunitario.

8.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(132)

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso, in via provvisoria, che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano, nella fattispecie, l'istituzione dei dazi antidumping.

G.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(133)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping in questione arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(134)

Per calcolare il livello del dazio, la Commissione ha tenuto conto del livello dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(135)

Poiché l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio da parte delle importazioni oggetto di dumping a partire dal 1999, il profitto che avrebbe potuto essere realizzato se non ci fossero state tali importazioni è stato calcolato utilizzando la media ponderata del margine di profitto relativo al prodotto simile registrato tra il 1996 e il 1998. In base a tale calcolo, si ritiene che un margine di profitto del 7,2 % sul giro d'affari possa essere considerato un minimo appropriato per l'industria comunitaria in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli. Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dell'industria rispetto alle perdite effettive registrate e aggiungendo il summenzionato margine di profitto. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione CIF.

(136)

Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping accertato, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore.

2.   DAZI PROVVISORI

(137)

Alla luce delle considerazioni suesposte, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, in conformità della «regola del dazio inferiore». Nella fattispecie, le aliquote di dazio individuali e l'aliquota nazionale dovrebbero pertanto essere fissate al livello del margine di dumping riscontrato.

(138)

Poiché il prodotto è fungibile e le differenze di prezzo tra i diversi tipi di prodotto sono contenute, è emerso che il dazio debba essere istituito sotto forma di un importo specifico per tonnellata al fine di garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare la compensazione delle misure antidumping attraverso la diminuzione dei prezzi all'esportazione. Tale importo deriva dall'applicazione del margine di dumping ai prezzi all'esportazione utilizzati per il calcolo del dumping durante il periodo dell'inchiesta.

(139)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione relativa alle società interessate constatata durante tale inchiesta. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, succitate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(140)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3), corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(141)

Il prodotto in esame è fungibile, come spiegato precedentemente, e privo di marchio di fabbrica; la differenza tra le diverse aliquote di dazio individuali è notevole e i produttori esportatori sono numerosi. Tali elementi potrebbero facilitare i tentativi di deviare i flussi di esportazione utilizzando gli esportatori tradizionali e beneficiando così di aliquote inferiori.

(142)

Pertanto, se le esportazioni di una delle società che beneficia delle aliquote di dazio individuali più basse dovessero aumentare di oltre il 30 % in quantità, le relative misure individuali potrebbero essere considerate come potenzialmente insufficienti a compensare le pratiche di dumping pregiudizievoli riscontrate; di conseguenza, e qualora i necessari requisiti siano presenti, sarà possibile iniziare un'inchiesta volta a correggere adeguatamente la forma o il livello delle misure.

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(143)

Ai fini di buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate, che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura, possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che le conclusioni riguardanti l'imposizione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore a 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore a 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della RPC e classificabile al codice NC 2836 60 00 (codice TARIC 2836600010).

2.   L'entità del dazio antidumping provvisorio sarà pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:

Stato

Produttore

Aliquota del dazio

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County

provincia dello Hubei, Repubblica popolare cinese

20,6

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District

provincia dello Shangdong, Repubblica popolare cinese

45,7

A607

Tutte le altre società

60,8

A999

3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU C 104 del 30.4.2004, pag. 58.

(3)  

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Commercio

Direzione B

B-1049 Bruxelles.

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/24


REGOLAMENTO (CE) N. 146/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

relativo alla fissazione di una percentuale di accettazione dei contratti sottoscritti per una distillazione facoltativa di vino da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (1), in particolare l'articolo 63 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa le condizioni d'applicazione del regime di distillazione dei vini di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (2). Si tratta di una distillazione sovvenzionata e volontaria intesa a sostenere il mercato vitivinicolo e a facilitare il proseguimento delle forniture al settore dell'alcole per usi commestibili. A tal fine vengono stipulati contratti tra i produttori di vino e i distillatori. Tali contratti andavano notificati dagli Stati membri alla Commissione fino al 15 gennaio 2005.

(2)

Per la campagna 2004/2005 la distillazione era aperta per il periodo compreso tra il 1o ottobre e il 23 dicembre. Sulla base dei quantitativi di vino oggetto di contratti di distillazione notificati dagli Stati membri alla Commissione, si constata un superamento dei limiti imposti dalle disponibilità di bilancio e dalla capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili. Occorre quindi fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi notificati per la distillazione.

(3)

Conformemente all’articolo 63 bis, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, gli Stati membri devono approvare i contratti di distillazione durante un periodo che prende avvio il 30 gennaio. È necessario quindi prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di vino per i quali i contratti sono stati sottoscritti e notificati alla Commissione a norma dell’articolo 63 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 fino alla data del 15 gennaio 2005 sono accettati nella misura dell’84,30 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/25


REGOLAMENTO (CE) N. 147/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 156a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 156a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 gennaio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 156a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

56,5

53

57

53

Burro < 82 %

55,1

51,8

51

Burro concentrato

68

64,5

68

64,5

Crema

 

 

26

22

Cauzione di trasformazione

Burro

62

63

Burro concentrato

75

75

Crema

29


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/27


REGOLAMENTO (CE) N. 148/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 156a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 156a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 gennaio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 156a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

207

210

212

Concentrato

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

73

73

73

Concentrato


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/29


REGOLAMENTO (CE) N. 149/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 328a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 328a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

67 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

74 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/30


REGOLAMENTO (CE) N. 150/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 12a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 12a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 gennaio 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 270 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/31


REGOLAMENTO (CE) N. 151/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

relativo all’11a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'11a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 gennaio 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/32


REGOLAMENTO (CE) N. 152/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1202/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2004-30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

(2)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o aprile 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1202/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di gennaio 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1202/2004 è soddisfatta integralmente.

2.   I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ammontano a 113 950 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 19.


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/33


REGOLAMENTO (CE) N. 153/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1855/2004 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Per i titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2004 al 14 gennaio 2005 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1855/2004 dal 16 novembre 2004 al 14 gennaio 2005, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

(3)  GU L 324 del 27.10.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2004 al 14 gennaio 2005 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione

(EUR/t peso netto)

Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti

Pomodori

30

100 %

Arance

24

100 %

Limoni

43

100 %

Uve da tavola

35

100 %

Mele

28

100 %


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/35


REGOLAMENTO (CE) N. 154/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 24 al 27 gennaio 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/36


REGOLAMENTO (CE) N. 155/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2033/2004 della Commissione (3) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 24 al 27 gennaio 2005 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 8).

(3)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 9.


29.1.2005   

IT

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L 27/37


REGOLAMENTO (CE) N. 156/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 24 al 27 gennaio 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 3.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


29.1.2005   

IT

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L 27/38


DIRETTIVA 2005/5/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di ocratossina A in taluni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l’istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d’analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all’alimentazione umana (1), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che stabilisce i tenori massimi ammissibili di taluni contaminanti presenti in prodotti alimentari (2), fissa i tenori massimi di ocratossina A nel caffè torrefatto, nel caffè torrefatto macinato, nel caffè solubile, nel vino e nel succo d’uva.

(2)

Il campionamento è estremamente importante per determinare in modo attendibile il tenore di ocratossina A. La direttiva 2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari (3), dovrebbe includere disposizioni relative al caffè torrefatto, al caffè torrefatto macinato, al caffè solubile, al vino e al succo d’uva.

(3)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/26/CE.

(4)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2002/26/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 78/2005 (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 43).

(3)  GU L 75 del 16.3.2002, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/43/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 14).


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 2002/26/CE è modificato come segue:

a)

I punti 4.3, 4.4 e 4.5 sono sostituiti dal testo seguente:

«4.3.   Rassegna generale del sistema di campionamento per i cereali, le uve secche e il caffè torrefatto

TABELLA 1

Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto

Peso della partita

(in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

Cereali e prodotti derivati

≥ 1 500

500 tonnellate

100

10

> 300 e < 1 500

3 sottopartite

100

10

≥ 50 e ≤ 300

100 tonnellate

100

10

< 50

3-100 (1)

1-10

Uve secche (uva spina, uva fusa e uva sultanina)

≥ 15

15-30 tonnellate

100

10

< 15

10-100 (2)

1-10

Caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato e caffè solubile

≥ 15

15-30 tonnellate

100

10

< 15

10-100 (2)

1-10

4.4.   Metodo di campionamento per cereali e prodotti derivati (partite ≥ 50 tonnellate) e per caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato, caffè solubile e uve secche (partite ≥ 15 tonnellate)

Purché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può variare di massimo 20 % rispetto al peso indicato.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Numero di campioni elementari: 100.

Peso del campione globale = 10 kg

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare danni economici considerevoli (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che la campionatura sia la più rappresentativa possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

4.5.   Metodo di campionamento per cereali e prodotti derivati (partite < 50 tonnellate) e per caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato, caffè solubile e uve secche (partite < 15 tonnellate)

Per partite di cereali fino a 50 tonnellate e per partite di caffè torrefatto, di caffè torrefatto macinato, di caffè solubile e di uve secche inferiori a 15 tonnellate, si deve applicare un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg. Per partite molto piccole (≤ 0,5 tonnellate) di cereali e prodotti derivati è possibile prelevare un numero inferiore di campioni, ma in tal caso il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve pesare almeno 1 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sulle cifre della tabella seguente.

TABELLA 2

Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di cereali e prodotti derivati

Peso della partita (in tonnellate)

Numero di campioni elementari

≤ 0,05

3

> 0,05-≤ 0,5

5

> 0,5-≤ 1

10

> 1-≤ 3

20

> 3-≤ 10

40

> 10-≤ 20

60

> 20-≤ 50

100


TABELLA 3

Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato, caffè solubile e uve secche

Peso della partita (in tonnellate)

Numero di campioni elementari

≤ 0,1

10

> 0,1-≤ 0,2

15

> 0,2-≤ 0,5

20

> 0,5-≤ 1,0

30

> 1,0-≤ 2,0

40

> 2,0-≤ 5,0

60

> 5,0-≤ 10,0

80

> 10,0-≤ 15,0

100»

b)

Il seguente punto 4.6 bis è inserito dopo il punto 4.6:

«4.6 bis.   Metodo di campionamento per il vino e per il succo d’uva

Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia una bottiglia.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è indicato nella tabella 4. Il numero di campioni elementari è determinato in funzione della forma abituale in cui i relativi prodotti vengono commercializzati. Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita va, per quanto possibile e senza pregiudicare la qualità del prodotto, accuratamente mescolata con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. Si potrà allora presumere che l’ocratossina A sia distribuita omogeneamente all’interno della partita e basterà perciò prelevare dalla partita tre campioni elementari per formare il campione globale.

I campioni elementari, in genere bottiglie o confezioni, avranno un peso fra loro simile. Ogni campione elementare deve pesare almeno 100 g per formare un campione globale pari ad almeno 1 kg circa. Segnalare nel verbale di cui al punto 3.8 le deroghe rispetto a tale modalità di prelievo.

TABELLA 4

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita

Forma di commercializzazione

Peso della partita (in litri)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

Sfuso (succo d’uva, vino)

3

Bottiglie/confezioni di succo d’uva

≤ 50

3

Bottiglie/confezioni di succo d’uva

50-500

5

Bottiglie/confezioni di succo d’uva

> 500

10

Bottiglie/confezioni di vino

≤ 50

1

Bottiglie/confezioni di vino

50-500

2

Bottiglie/confezioni di vino

> 500


(1)  In funzione del peso della partita - cfr. tabella 2 del presente allegato.

(2)  In funzione del peso della partita - cfr. tabella 3 del presente allegato.


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/41


DIRETTIVA 2005/7/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2005

recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all’introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (2) stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di analisi da applicarsi al controllo ufficiale contemplato nella direttiva 70/373/CEE.

(2)

Per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e la determinazione dei livelli di PCB diossina-simili in certi mangimi vanno applicate le modalità di prelievo dei campioni previste nella direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1o marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali (3). E’ opportuno precisare che vanno applicati in questo caso i requisiti in materia di quantità relativi al controllo delle sostanze o dei prodotti equamente presenti nei mangimi.

(3)

Ai fini dell’applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri, è oltremodo importante che i risultati analitici siano comunicati e interpretati in maniera uniforme.

(4)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/70/CE in conformità.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 2002/70/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 dl 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 15.

(3)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 2002/70/CE sono modificati come segue:

1)

L’allegato I è sostituito dal seguente testo:

«1.   Obiettivo ed ambito d’applicazione

I campioni, destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF), nonché alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili (1) nei mangimi, sono prelevati conformemente alle disposizioni contenute nella direttiva 76/371/CEE. Vanno applicati i requisiti in materia di quantità relativi al controllo delle sostanze o dei prodotti equamente presenti nei mangimi, quali previsti al punto 5.A dell’allegato della direttiva 76/371/CEE. I campioni globali così ottenuti si considerano rappresentativi dei lotti o dei lotti parziali da cui sono prelevati. In base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio, si accerta il rispetto o meno dei livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2.   Conformità del lotto o del lotto parziale con i valori massimi

La partita si considera accettata quando il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo corrispondente fissato nella direttiva 2002/32/CE, tenuto conto dell’approssimazione della misurazione.

La partita non è conforme al livello massimo, conformemente alla direttiva 2002/32/CE, se il risultato analitico, confermato da una doppia analisi e calcolato come valore medio di almeno due determinazioni distinte, supera quasi certamente il livello massimo, tenuto conto dell’approssimazione della misurazione.

Dell’incertezza della misurazione si può tener conto in uno dei seguenti modi:

calcolando l’incertezza estesa, utilizzando un fattore di copertura 2, il che dà un livello di affidamento del 95 % circa,

stabilendo il limite di decisione (CCα) in applicazione della decisione 2002/657/CE della Commissione (3) (punto 3.1.2.5 dell’allegato – nel caso di sostanze con un limite stabilito consentito).

Le presenti norme di interpretazione si applicano ai risultati ottenuti dall’analisi dei campioni destinati al controllo ufficiale. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri ad applicare norme nazionali a fini di difesa o arbitrato secondo quanto previsto all’articolo 18 della direttiva 95/53 (4)

2)

Nell’allegato II, alla fine del punto 2, «Contesto», è aggiunto il seguente capoverso:

«Unicamente ai fini della presente direttiva, il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere è la concentrazione di un analita nell’estratto di un campione che produca una risposta strumentale a due ioni differenti, da controllare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile e il rispetto di requisiti di base, quali, ad esempio, il tempo di ritenzione e il rapporto isotopico, secondo la procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613, revisione B.»


(1)  

Tabella di PCB diossina-simili

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-p-diossine (“PCDD”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

Dibenzofurani (“PCDF”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB diossina-simili: PCB non-orto + PCB mono-orto

PCB non-orto

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-orto

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

Abbreviazioni utilizzate: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = clorodibenzo-p-diossina; “CDF” = clorodibenzofurano; “CB” = clorobifenile.

(2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(3)  GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

(4)  GU L 265 del 08.11.1995, pag. 17.


29.1.2005   

IT

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L 27/44


DIRETTIVA 2005/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2005

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I della medesima.

(2)

All'atto dell'adozione della direttiva 2002/32/CE, la Commissione ha dichiarato che si sarebbe proceduto a un riesame delle disposizioni contemplate nell'allegato I sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsivoglia diluizione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali contaminati e non conformi.

(3)

Prima che si possa procedere ad un riesame completo sulla base di una valutazione scientifica del rischio aggiornata, occorre introdurre talune modifiche al passo con le nuove conoscenze in campo scientifico e tecnico.

(4)

Occorre chiarire il termine «foraggio verde».

(5)

Dal momento che la fornitura di carbonato di calcio, materia prima indispensabile e preziosa per i mangimi, potrebbe essere in pericolo giacchè il tenore di mercurio totale, a causa della normale contaminazione di fondo, si avvicina al livello massimo fissato nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE o lo supera, è opportuno aggiornare tale valore, in considerazione del fatto che il mercurio è presente nel carbonato di calcio nella sua forma inorganica e che il comitato scientifico dell’alimentazione animale (SCAN) conferma che il mercurio in forma inorganica è notevolmente meno tossico del mercurio organico, soprattutto il mercurio di metile.

(6)

Il livello massimo di fluoro in altri mangimi complementari è pari a 125 mg/kg per 1 % di fosforo. Per ragioni di ordine ambientale, il livello di fosforo negli alimenti per animali è limitato e la digeribilità e la biodisponibilità di tale sostanza sono migliorate grazie ad un enzima, quale la fitasi. Di conseguenza, non occorre più fissare il livello massimo per l’1 % di fosforo, bensì per i mangimi complementari, calcolato per un mangime al tasso di umidità del 12 %.

(7)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/32/CE in conformità.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 33).


ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come segue:

1)

nella colonna 2, riga 2, piombo, è inserita la seguente nota a piè pagina dopo la voce «foraggio verde»:

«(*)

foraggio verde comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc. …»;

2)

la riga 3, fluoro, è così modificata:

a)

le note a piè pagina (1) e (2) sono soppresse;

b)

le voci «Composti minerali per bovini, ovini e caprini — 2 000 (1)» e «Altri mangimi complementari — 125 (2)» sono sostituite da «Mangimi complementari contenenti ≤ 4 % di fosforo — 500» e «Mangimi complementari contenenti > 4 % di fosforo — 125 per 1 % fosforo».

3)

la riga 4, mercurio, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«4.

Mercurio

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

0,1

mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini

0,5

carbonato di calcio

0,3

Mangimi completi, ad eccezione di:

0,1

mangimi completi per cani e gatti

0,4

Mangimi complementari, ad eccezione di:

mangimi complementari per cani e gatti

0,2»


29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/46


DIRETTIVA 2005/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1)

La parte 1 dell’allegato VII alla direttiva 76/768/CEE comprende un elenco di filtri UV che possono essere contenuti in prodotti cosmetici.

(2)

Il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori ritiene che l’impiego dell’acido benzoico, «2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester», in concentrazioni fino al 10 %, nei prodotti per la protezione solare, da solo o unitamente ad altre sostanze che assorbono gli UV, sia sicuro. Per tale motivo l’acido benzoico «2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester» deve essere incluso nell’allegato VII, parte 1 della direttiva 76/768/CEE con il numero d’ordine 28.

(3)

La direttiva 76/768/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato VII della direttiva 76/768/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/93/CE (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13).


ALLEGATO

Nella parte 1 dell’allegato VII alla direttiva 76/768/CEE è aggiunto il seguente numero d’ordine 28:

Numero d’ordine

Sostanze

Concentrazione massima autorizzata

Altre limitazioni e prescrizioni

Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

a

b

c

d

e

«28

Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester

(denominazione INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

numero CAS 302776-68-7)

10 % nei prodotti per la protezione solare»

 

 


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

29.1.2005   

IT

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L 27/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati

[notificata con il numero C(2005) 118]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE definisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni. Detta direttiva dispone che le condizioni che disciplinano le importazioni di gatti, cani e furetti devono essere per lo meno equivalenti alle condizioni che figurano nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2). Il regolamento si propone di garantire l’uniformità delle norme applicabili agli scambi e ai movimenti a carattere commerciale e non di queste specie, al fine di evitare le frodi.

(2)

Il rischio di frode, connesso ai movimenti di queste specie animali tra enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE, è trascurabile.

(3)

È opportuno definire condizioni specifiche per l’importazione di gatti, cani e furetti nel caso in cui siano destinati a enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE.

(4)

Occorre definire un modello di certificato sanitario per le importazioni di gatti, cani e furetti destinati a enti, istituti o centri omologati.

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importazione di gatti, cani e furetti destinati a enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE soddisfa i seguenti requisiti:

a)

gli animali provengono da paesi terzi o territori elencati nella parte B, sezione 2, o nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003; e

b)

sono accompagnati da un certificato veterinario conforme al modello di certificato sanitario che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 14).


ALLEGATO

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29.1.2005   

IT

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L 27/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

relativa a talune garanzie addizionali a carattere transitorio per la Danimarca per quanto riguarda il cambiamento del suo statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle

[notificata con il numero C(2005) 143]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/65/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), ed in particolare l’articolo 12, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 91/552/CEE della Commissione, del 27 settembre 1991, che fissa lo statuto della Danimarca per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (2) stabilisce lo statuto della Danimarca in quanto regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle per il commercio intracomunitario e le importazioni dai paesi terzi di pollame vivo.

(2)

Visti i recenti sviluppi per quanto riguarda la sua situazione della malattia di Newcastle, la Danimarca intende introdurre la vaccinazione del pollame per questa malattia e quindi il suo statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle dovrebbe essere sospeso, come previsto dalla direttiva 90/539/CEE.

(3)

Allo scopo di salvaguardare l’attuale situazione sanitaria del pollame in Danimarca durante la fase di introduzione della vaccinazione contro la malattia di Newcastle, è necessario fissare norme transitorie per garanzie addizionali relative alle spedizioni a quello Stato membro per un determinato periodo.

(4)

Di conseguenza, la Danimarca dovrebbe ottenere alcune garanzie addizionali che possono includere i controlli del pollame effettuati prima della spedizione per accertare l’eventuale presenza della malattia di Newcastle, in applicazione della direttiva 92/340/CEE (3) della Commissione.

(5)

La decisione 91/552/CEE va quindi abrogata.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

La presente decisione si applica agli scambi intracomunitari di pollame, come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 90/539/CEE, da consegnare alla Danimarca da parte di Stati membri che non sono in possesso di uno statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, come previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della suddetta direttiva, oltre che per le importazioni in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Autorizzazione preventiva per consegne di pollame alla Danimarca

Prima della consegna del pollame è richiesta l’autorizzazione preventiva dell'autorità veterinaria competente danese.

La domanda di autorizzazione comprende informazioni sul tipo di vaccino utilizzato e sul programma di vaccinazione per quanto riguarda l’immunizzazione del pollame rispetto alla malattia di Newcastle.

Articolo 3

Campionamento ed esame del pollame per consegne alla Danimarca

L’autorità competente danese può richiedere test sanitari del pollame in conformità con gli articoli 1 e 2 della decisione 92/340/CEE, tenendo conto delle informazioni fornite in conformità con l’articolo 2 di tale decisione.

Articolo 4

Rifiuto di consegne di pollame da parte della Danimarca

Se la Danimarca, tenuto conto delle informazioni fornite in conformità con l’articolo 2 di questa decisione e del risultato dei test sanitari di cui all’articolo 3 della suddetta decisione, decide di non autorizzare l’introduzione di una consegna di pollame nel suo territorio, ne informerà la Commissione e l’altro Stato membro o il paese terzo interessato per quanto riguarda le motivazioni della sua decisione.

Articolo 5

Abrogazione della decisione 91/552/CEE

La decisione 91/552/CEE è abrogata.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a partire dal 28 febbraio 2006.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 298 del 29.10.1991, pag. 21.

(3)  GU L 188 dell’8.7.1992, pag. 34.


29.1.2005   

IT

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L 27/54


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che abroga la decisione 2003/363/CE recante approvazione del piano per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici in alcune zone del Belgio

[notificata con il numero C(2005) 144]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/66/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici nel Belgio nel novembre 2002.

(2)

Con decisione 2003/363/CE (2), la Commissione ha approvato il piano presentato dal Belgio per l'eradicazione della peste suina classica dalla popolazione di suini selvatici in alcune zone del Belgio.

(3)

Il Belgio ha fornito informazioni che indicano che l’eradicazione della peste suina classica dalla popolazione di suini selvatici in Belgio ha avuto successo e che non è più necessario applicare il piano di eradicazione approvato.

(4)

È quindi opportuno abrogare la decisione 2003/363/CE.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/363/CE è abrogata.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 del 1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 43.


29.1.2005   

IT

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L 27/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2005) 148]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/634/CE della Commissione (2) approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. I programmi si prefiggono di consentire allo Stato membro di avviare, per una zona o per un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(2)

Con lettera del 20 aprile 2004, Cipro ha chiesto l’approvazione del programma da attuare in tutto il territorio di Cipro. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

(3)

I programmi applicabili alla zona Val Brembana e all’azienda Troticoltura S. Cristina, in Italia, sono stati finalizzati. Per tale motivo vanno eliminati dagli allegati I e II della decisione 2003/634/CE.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 2003/634/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/634/CE è modificata come segue:

1)

L’allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

2)

L’allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/328/CE (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 129).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.   DANIMARCA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA DANIMARCA IL 22 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE:

il bacino idrografico di FISKEBÆK Å,

tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å,

LA DANIMARCA INSULARE.

2.   GERMANIA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA GERMANIA IL 25 FEBBRAIO 1999, CHE COMPRENDE:

una zona situata nel bacino idrografico OBERN NAGOLD.

3.   ITALIA

3.1.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL 6 OTTOBRE 2001, COME MODIFICATO DALLA LETTERA DEL 27 MARZO 2003, CHE COMPRENDE:

 

Zona della provincia di Bolzano

La zona include tutti i bacini idrografici della Provincia di Bolzano.

La zona include la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE — ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella Provincia di Bolzano, fino al confine con la Provincia di Trento.

(N.B. La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato dalla Provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

3.2.

I PROGRAMMI PRESENTATI DALL'ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL 23 DICEMBRE 1996 E IL 14 LUGLIO 1997, CHE COMPRENDONO:

 

Zona Val di Sole e Val di Non

Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

 

Zona Val dell’Adige — parte inferiore

I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, dal confine con la Provincia di Bolzano alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

(N.B. La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato dalla Provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

 

Zona del Torrente Arnò

Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

 

Zona Val Banale

Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica.

 

Zona Varone

Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata.

 

Zona Alto e Basso Chiese

Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico.

 

Zona Torrente Palvico

Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre.

3.3.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 21 FEBBRAIO 2001, CHE COMPRENDE:

 

Zona del Torrente Astico

Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella Provincia autonoma di Trento e nella Provincia di Vicenza, Regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella Provincia di Vicenza.

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

3.4.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE UMBRIA IL 20 FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE:

Zona Fosso de Monterivoso: il bacino idrografico del fiume Monterivoso, dalle sorgenti alle dighe di Ferentillo.

3.5.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE LOMBARDIA IL 23 DICEMBRE 2003, CHE COMPRENDE:

 

Zona Valle de Torrente Venina: il bacino idrografico del fiume Venina, dalle sorgenti ai confini seguenti:

ad ovest: valle di Livrio,

a sud: Alpi Orobie dal Passo del Publino a Pizzo Redorta,

a est: valli di Armisa e Armisola.

4.   FINLANDIA

4.1.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE:

Tutte le zone continentali e costiere della FINLANDIA, tranne:

la Provincia di Åland,

l’area soggetta a restrizioni di Pyhtää,

l’area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.

4.2.

IL PROGRAMMA RECANTE MISURE SPECIFICHE DI ERADICAZIONE PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, COME MODIFICATO CON LETTERE DEL 27 MARZO 2002, 4 GIUGNO 2002, 12 MARZO 2003, 12 GIUGNO 2003 e 20 OTTOBRE 2003, CHE COMPRENDE:

l’insieme della Provincia di Åland,

l’area soggetta a restrizioni di Pyhtää,

l’area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.

5.   CIPRO

IL PROGRAMMA PRESENTATO DA CIPRO IL 20 APRILE 2004 CHE COMPRENDE:

Tutto il territorio di Cipro.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA SITUATA IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER QUANTO RIGUARDA UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.   ITALIA

1.1.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE, IL 2 MAGGIO 2000, CHE COMPRENDE:

 

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 21 DICEMBRE 2003, CHE COMPRENDE:

 

L’azienda:

Azienda agricola Bassan Antonio

1.3.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE PIEMONTE IL 5 SETTEMBRE 2002, CHE COMPRENDE:

 

L’azienda:

Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO)»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/59


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

che modifica la decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)

(2005/68/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC (1) che prevede che il primo riesame vada effettuato entro il 2004.

(2)

Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.

(3)

Il comitato militare dell'Unione europea ha definito dettagliatamente il concetto di risposta militare rapida dell'Unione europea nella relazione del 3 marzo 2004. Ha successivamente definito il concetto di gruppi tattici dell'Unione europea il 14 giugno 2004.

(4)

Il 17 giugno 2004 il Consiglio europeo ha approvato una relazione sulla PESD che sottolineava l'esigenza di proseguire i lavori concernenti le capacità di reazione rapida dell'Unione europea in vista della costituzione di una capacità operativa iniziale all'inizio del 2005.

(5)

Tenuto conto di tali sviluppi, il prefinanziamento delle operazioni militari dell'Unione europea dovrebbe essere migliorato, in particolare ai fini delle operazioni di reazione rapida. Il nuovo sistema di prefinanziamento è pertanto riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida. Tuttavia, in circostanze specifiche, un contributo versato in anticipo può essere utilizzato per il prefinanziamento di un'operazione regolare, in particolare di un'operazione per la quale intercorre un breve lasso di tempo tra l'adozione dell'azione comune finalizzata all'intervento e la decisione di avviare l'operazione.

(6)

È opportuno pertanto modificare la decisione 2004/197/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2004/197/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Prefinanziamento

1.   Nel caso di un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione europea, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell'importo di riferimento. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.

2.   Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell'Unione europea, gli Stati membri partecipanti:

a)

versano i contributi ad Athena in anticipo,

b)

o, quando il Consiglio decide di condurre un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione europea al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

3.   Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che hanno optato per il versamento anticipato dei contributi (in seguito denominati “Stati membri anticipatori”), iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi che gli Stati membri anticipatori versano entro 90 giorni dall'invio della richiesta corrispondente. Tuttavia, i contributi anticipati richiesti per l'anno 2005 sono versati in due rate, rispettivamente entro il 30 aprile e il 30 novembre 2005.

4.   Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4, i contributi richiesti a uno Stato membro anticipatore per un'operazione, fino a concorrenza del contributo da esso versato per gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono versati entro 90 giorni dall'invio della richiesta. Un importo analogo può essere messo a disposizione del comandante dell'operazione attingendo dai contributi versati in anticipo.

5.   In deroga all'articolo 20, gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo utilizzati per un'operazione sono reintegrati entro 90 giorni dall'invio della richiesta.

6.   Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro anticipatore può, in circostanze specifiche, autorizzare l'amministratore ad utilizzare il contributo versato in anticipo per coprire il contributo a un'operazione a cui partecipa, diversa da un'operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro 90 giorni dall'invio della richiesta.

7.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, il comandante dell'operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione.

8.   Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all'amministratore di almeno tre mesi.»;

2)

l'articolo 24, paragrafo 6, è modificato come segue:

«6.   Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro 30 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 1o febbraio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/61


POSIZIONE COMUNE 2005/69/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione Europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi dell'Unione è garantire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per conseguire tale obiettivo è essenziale una più stretta cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.

(2)

La salvaguardia dell'Unione contro le minacce poste dalla criminalità internazionale e dalla criminalità organizzata, incluso il terrorismo, esige che l'azione comune comprenda lo scambio d'informazioni tra le autorità degli Stati membri competenti in materia penale, incaricate dell'applicazione della legge, e con i partner internazionali.

(3)

I passaporti rilasciati e anche i passaporti vergini, rubati, smarriti o altrimenti sottratti sono utilizzati per eludere la legge, nell'intento di svolgere attività illecite tali da porre a repentaglio la sicurezza dell'Unione e di ciascuno degli Stati membri. A causa della natura stessa della minaccia, un'azione incisiva può essere effettuata solo a livello comunitario. L'azione dei singoli Stati membri non permetterebbe di conseguire tale obiettivo. La presente posizione comune non va al di là di quanto è necessario per il conseguimento del suddetto obiettivo.

(4)

Tutti gli Stati membri sono affiliati all'organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). Per svolgere la propria missione, l'Interpol riceve, archivia e diffonde dati, nell'intento di aiutare le competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge a prevenire e combattere la criminalità internazionale. La banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati consente ai membri dell'Interpol di scambiarsi dati sui passaporti smarriti o rubati.

(5)

Nella dichiarazione sul terrorismo, il Consiglio europeo del 25 marzo 2004 ha incaricato il Consiglio di proseguire i lavori per costituire entro il 2005 un sistema integrato per lo scambio di informazioni sui passaporti rubati o smarriti, utilizzando il sistema d'informazione Schengen (SIS) e la banca dati dell'Interpol. La presente posizione comune è la prima risposta a tale richiesta e dovrebbe essere seguita dall'introduzione della funzione tecnica nel SIS per conseguire il suddetto fine.

(6)

Lo scambio, con la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati, dei dati degli Stati membri relativi ai passaporti rubati, smarriti o altrimenti sottratti e il trattamento di tali dati devono effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati nei singoli Stati membri e nell'Interpol.

(7)

La presente posizione comune impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorità nazionali competenti scambino i dati suddetti con la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e immettano parallelamente tali dati nella pertinente banca dati nazionale e nel SIS, nel caso degli Stati membri che partecipano a questo sistema. Tale obbligo sorge nel momento in cui le autorità nazionali vengono a conoscenza del furto, dello smarrimento o della sottrazione di un passaporto. L'ulteriore esigenza di predisporre le infrastrutture necessarie per agevolare la consultazione della base dati dell'Interpol attesta l'importanza di questa ai fini dell'applicazione delle leggi.

(8)

Le condizioni per lo scambio dei dati saranno concordate con l'Interpol, così da garantire che essi siano scambiati nel rispetto dei principi di protezione dei dati su cui si fonda lo scambio di dati all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda lo scambio e il trattamento automatizzato di tali dati.

(9)

La presente posizione comune rispetta i diritti fondamentali ed è consona ai principi sanciti, in particolare dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente posizione comune è prevenire e combattere la criminalità grave e organizzata, incluso il terrorismo, assicurando che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per rafforzare la cooperazione tra le loro competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge, nonché tra queste e le corrispondenti autorità dei paesi terzi, mediante lo scambio con Interpol dei dati relativi ai passaporti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente posizione comune si intende per:

1)

«dati relativi ai passaporti»: i dati, formattati per essere immessi in un sistema informatico specifico, riguardanti i passaporti, rilasciati o vergini, rubati, smarriti o altrimenti sottratti. I dati relativi ai passaporti che si devono scambiare con la banca dati dell'Interpol comprendono soltanto il numero del passaporto, lo Stato che l'ha rilasciato e il tipo di documento.

2)

«banca dati dell'Interpol»: la base di dati a ricerca automatizzata sui documenti di viaggio rubati, gestita dall'organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).

3)

«pertinente banca dati nazionale»: la o le basi di dati delle forze di polizia o delle autorità giudiziarie in uno Stato membro, contenenti i dati riguardanti i passaporti, rilasciati o vergini, rubati, smarriti o altrimenti sottratti.

Articolo 3

Azione comune

1.   Le competenti autorità degli Stati membri scambiano con l'Interpol tutti i dati già disponibili relativi ai passaporti e i dati successivi. Tali dati vengono resi accessibili soltanto ad altri membri dell'Interpol che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati personali, si deve assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili i loro dati soltanto ad altri membri dell'Interpol che si sono impegnati essi stessi a scambiare almeno i medesimi dati.

2.   Ogni Stato membro, nel rispetto delle esigenze di cui al paragrafo 1, può concordare con l'Interpol le modalità di scambio di tutti i dati relativi ai passaporti attualmente in suo possesso; si tratta dei dati contenuti nella pertinente banca dati nazionale o nel SIS, se lo Stato membro vi partecipa.

3.   Immediatamente dopo l'immissione di dati nella pertinente banca dati nazionale, o nel SIS, se lo Stato membro vi partecipa, ogni Stato membro provvede a che tali dati siano scambiati anche con l’Interpol.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le loro competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge consultino la banca dati dell'Interpol, per le finalità della presente posizione comune, ogni volta che sia necessario per l'adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri predispongono, quanto prima e al più tardi entro il dicembre 2005, le infrastrutture necessarie per facilitare la consultazione dei dati.

5.   In ottemperanza all'obbligo stabilito nella presente posizione comune, i dati personali vengono scambiati per le finalità di cui all'articolo 1, assicurando un adeguato livello di protezione di tali dati nei paesi membri dell'Interpol interessati e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati stessi. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che lo scambio e la condivisione dei dati avvengano nelle condizioni adeguate e nel rispetto delle suddette esigenze.

6.   Se in base alla banca dati dell'Interpol si giunge a un'identificazione positiva, ogni Stato membro assicura che le proprie autorità competenti prendano le misure conformi alla legislazione nazionale, verificando ad esempio, se necessario, la correttezza dei dati presso lo Stato che li ha immessi.

Articolo 4

Controllo e valutazione

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente posizione comune entro il dicembre 2005. Il Consiglio valuta in quale misura gli Stati membri si attengono alla presente posizione comune e adotta i provvedimenti del caso.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 6

Pubblicazione

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN