31995D0001

95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1ºgennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 01/01/1995 pag. 0001 - 0219


DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

del 1° gennaio 1995

recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

(95/1/CE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, e in particolare l'articolo 2;

considerando che il Regno di Norvegia non ha depositato in tempo debito i suoi strumenti di ratifica e non è quindi divenuto membro dell'Unione europea il 1° gennaio 1995;

considerando che, di conseguenza, è indispensabile adattare talune disposizioni contenute nell'articolo 2 di cui sopra;

considerando inoltre che occorre adattare o dichiarare caduche le disposizioni dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati che si riferiscono nominalmente alla Norvegia,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in norvegese, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i testi danese, francese, finlandese, greco, inglese, irlandese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.».

Articolo 2

Il titolo dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea è sostituito dal titolo seguente:

«Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea».

Detto atto è in appresso denominato anche «Atto di adesione».

Articolo 3

Le seguenti disposizioni dell'Atto di adesione cadono:

Parte quarta, titolo II, articoli da 32 a 68, articolo 146 e allegati III, IV, V, VII.

Articolo 4

Il testo del quinto trattino dell'articolo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«- per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.».

Articolo 5

Il testo dell'articolo 11 dell'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 6

Il testo dell'articolo 13 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Il testo dell'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Il Consiglio, quando è consultato dalla Commissione, delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi alla Commissione.

Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dalla Commissione ottiene l'approvazione:

- della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

- o, in caso di parità dei voti, e se la Commissione mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 45 B e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 45 B, 78 e 78 ter del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata:

>SPAZIO PER TABELLA>

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 62 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno 10 membri.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti."»

Articolo 7

Il testo dell'articolo 14 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio deliberante a maggioranza di dodici quindicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo."»

Articolo 8

Il testo dell'articolo 15 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

- 62 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

- 62 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 10 membri, negli altri casi."

2. Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE è sostituito dal seguente:

"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 62 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 10 membri."

3. Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE è sostituito dal seguente:

"Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri."

4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE è sostituita dalla seguente:

"In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 52 voti favorevoli."»

Articolo 9

Il testo dell'articolo 16 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

Il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato CECA, il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 157 del trattato CE e il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 126 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"1. La Commissione è composta di 20 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza."»

Articolo 10

Il testo dell'articolo 17 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"La Corte di giustizia è composta di 15 giudici."

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) è sostituito dal seguente:

"Il Tribunale di primo grado è composto di 15 giudici."»

Articolo 11

Il testo dell'articolo 20 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 166 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 138 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali; un nono avvocato generale è nominato dalla data di adesione fino al 6 ottobre 2000."»

Articolo 12

Il testo dell'articolo 21 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 21

Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell'articolo 167 del trattato CE e il secondo e terzo comma dell'articolo 139 del trattato CEEA sono sostituiti dai seguenti:

"Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente otto e sette giudici.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali."»

Articolo 13

Il testo dell'articolo 22 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 22

Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo 188 B del trattato CE e il paragrafo 1 dell'articolo 160 B del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"1. La Corte dei conti è composta di 15 membri."»

Articolo 14

Il testo dell'articolo 23 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 23

Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 166 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 15

Il testo dell'articolo 24 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE è sostituito dal seguente:

"Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 16

Il testo dell'articolo 25 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 25

Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di 84 membri e di non più di 108 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti."»

Articolo 17

Il testo dell'articolo 26 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 26

2. Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

"Il Comitato è composto di 38 membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione."»

Articolo 18

Il testo dell'articolo 27 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 27

Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE è sostituito dal seguente:

"Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."»

Articolo 19

Il testo dell'articolo 28 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 28

È inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell'articolo 79 del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo seguente:

"Il presente trattato non si applica alle isole AAland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole AAland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di tale dichiarazione agli Stati membri."»

Articolo 20

Il primo trattino degli articoli 77, 103 e 129 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;».

Articolo 21

Il primo comma dell'articolo 120 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare la loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.».

Articolo 22

Il paragrafo 1 dell'articolo 121 dell'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, è fissata come segue per specie e per zona:

>SPAZIO PER TABELLA>

»

Articolo 23

L'articolo 137, paragrafo 3 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria e la Finlandia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999.».

Articolo 24

Il testo dell'articolo 138, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria e la Finlandia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica agricola comune.

Detti aiuti possono essere differenziati in particolare per regione.».

Articolo 25

Il testo dell'articolo 139, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione autorizza l'Austria e la Finlandia a mantenere aiuti non connessi a una produzione particolare e che, per tale ragione, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo di sostegno ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3. A tale titolo sono autorizzati, in particolare, aiuti alle aziende.».

Articolo 26

Il testo dell'articolo 140 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 140

La Commissione autorizza l'Austria e la Finlandia ad accordare gli aiuti nazionali transitori contemplati nell'allegato XIV entro i limiti e alle condizioni ivi previste. Nella sua autorizzazione, la Commissione stabilisce il livello iniziale degli aiuti, qualora non risulti dalle condizioni previste dall'allegato, nonché il ritmo della loro degressività.».

Articolo 27

Il testo dell'articolo 141 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 141

Qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilità di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nella Comunità, la Commissione può autorizzare la Finlandia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune.».

Articolo 28

Il testo dell'articolo 142, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione autorizza la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile.».

Articolo 29

Il testo dell'articolo 147 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 147

Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o più nuovi Stati membri e la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, o gli scambi tra i nuovi Stati membri creino gravi perturbazioni sul mercato dell'Austria e della Finlandia anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, decide entro 24 ore dal ricevimento di siffatta richiesta sulle misure di salvaguardia che essa reputa necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.».

Articolo 30

Il testo dell'articolo 156, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione è completata mediante la nomina di tre membri supplementari. Il mandato dei membri nominali scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 31

Il testo dell'articolo 157, paragrafi da 1 a 4 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 157

1. Immediatamente dopo l'adesione sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado sono completati con la nomina di tre giudici.

2. a) Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1997. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 6 ottobre 2000.

b) Il mandato di uno dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 1995. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 31 agosto 1998.

3. Immediatamente dopo l'adesione sono nominati tre avvocati generali supplementari.

4. Il mandato di uno dei tre avvocati generali nominati conformemente al paragrafo 3 scade il 6 ottobre 1997. Il mandato degli altri avvocati generali scade il 6 ottobre 2000.».

Articolo 32

Il testo dell'articolo 158 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 158

Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti è completata con la nomina di tre membri supplementari. Il mandato di uno dei membri così nominati scade il 20 dicembre 1995. Questo membro è estratto a sorte. Il mandato degli altri membri scade il 9 febbraio 2000.».

Articolo 33

Il testo dell'articolo 159 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 159

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 33 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 34

Il testo dell'articolo 160 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 160

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato delle Regioni è completato con la nomina di 33 membri in rappresentanza delle collettività regionali e locali dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 35

Il testo dell'articolo 161 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 161

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con la nomina di dodici membri supplementari. L'Austria, la Finlandia e la Svezia designano ciascuna quattro membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 36

Il testo dell'articolo 162 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 162

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di cinque membri supplementari. L'Austria e la Svezia designano due membri ciascuna e la Finlandia uno. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 37

Il testo dell'articolo 170 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 170

I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua finlandese e svedese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle nove lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.».

Articolo 38

Il testo dell'articolo 176, secondo comma, dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua finlandese e svedese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle nove lingue attuali.».

Articolo 39

L'allegato I dell'Atto di adesione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 40

Negli allegati XIII e XIV dell'Atto di adesione le sezioni concernenti la Norvegia cadono.

Articolo 41

Negli allegati II, VI, XV e XVIII dell'Atto di adesione le disposizioni, le menzioni, i termini e le date relativi al Regno di Norvegia cadono.

Articolo 42

Il testo dell'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono:

- il Regno del Belgio,

- il Regno di Danimarca,

- la Repubblica federale di Germania,

- la Repubblica ellenica,

- il Regno di Spagna,

- la Repubblica francese,

- l'Irlanda,

- la Repubblica italiana,

- il Granducato del Lussemburgo,

- il Regno dei Paesi Bassi,

- la Repubblica d'Austria,

- la Repubblica portoghese,

- la Repubblica di Finlandia,

- il Regno di Svezia,

- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."»

Articolo 43

Il testo dell'articolo 2 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"1. Il capitale della Banca è di 62 013 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 44

Il testo dell'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione è composto di 25 amministratori e di 13 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

- tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania

- tre amministratori designati dalla Repubblica francese,

- tre amministratori designati dalla Repubblica italiana,

- tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

- due amministratori designati dal Regno di Spagna,

- un amministratore designato dal Regno del Belgio,

- un amministratore designato dal Regno di Danimarca,

- un amministratore designato dalla Repubblica ellenica,

- un amministratore designato dall'Irlanda,

- un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo,

- un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi,

- un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria,

- un amministratore designato dalla Repubblica portoghese,

- un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia,

- un amministratore designato dal Regno di Svezia,

- un amministratore designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,

- due sostituti designati dalla Repubblica francese,

- due sostituti designati dalla Repubblica italiana,

- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,

- un sostituto designato di comune accordo dai Paesi del Benelux,

- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda,

- un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

- un sostituto designato dalla Commissione."»

Articolo 45

Il testo dell'articolo 5 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"La maggioranza qualificata richiede diciassette voti."»

Articolo 46

Il testo dell'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1° gennaio 1995:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.

2. Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.».

Articolo 47

Il testo dell'articolo 7 del protocollo n. 1 allegato all'atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1 al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:

>SPAZIO PER TABELLA>

».

Articolo 48

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando tre amministratori, ciascuno dei quali è designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonché un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia.».

Articolo 49

Il protocollo n. 3 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Protocollo n. 3 concernente la popolazione Sami

LE ALTRE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale,

PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami,

CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami,

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.

Articolo 2

Il presente protocollo potrà essere integrato per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni, può adottare i necessari emendamenti del presente protocollo.».

Articolo 50

Le disposizioni del protocollo n. 4 allegato all'Atto di adesione cadono.

Articolo 51

Il protocollo n. 5 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono così fissati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali contributi sono versati in due rate annue uguali, senza interessi, la prima il 1° gennaio 1995 e la seconda il 1° gennaio 1996.».

Articolo 52

Il protocollo n. 6 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

viste le richieste della Finlandia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate;

considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo complementare n. 6;

considerando che questo dispositivo transitorio sarà riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999;

considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo;

considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari;

considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo è inteso a:

- promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione (in appresso denominato "obiettivo n. 6").

Articolo 2

Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l'intervento della Comunità può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione.

Tali regioni e zone denominate nel presente protocollo come "regioni" interessate dall'obiettivo n. 6 sono elencate nell'allegato 1.

Articolo 3

Per il periodo 1995-1999, l'importo di 741 milioni di ecu, espresso in prezzi 1995, costituisce l'ammontare appropriato delle risorse della Comunità da impegnare a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP nelle regioni dell'obiettivo n. 6 elencate nell'allegato 1. L'allegato 2 stabilisce la ripartizione delle risorse per anno e per Stato membro. Tali risorse si aggiungono ai fondi già programmati per i pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP conformemente al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.

Articolo 4

Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 3, all'obiettivo n. 6 si applicano i regolamenti elencati in appresso, in particolare le disposizioni relative all'obiettivo n. 1:

- regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio;

- regolamenti (CEE) nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CEE) nn. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93 del Consiglio.

Articolo 5

Le disposizioni del presente protocollo, ivi compresa l'ammissibilità delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformità con le procedure stabilite da tale regolamento.

ALLEGATO 1

Regioni interessate dall'obiettivo n. 6

Finlandia:

Le regioni settentrionali e orientali di livello NUTS II costituite dal "Maakunta" (regione di livello NUTS III) di Lappi e dai tre "Maakunnat" di Kainuu, Pohjois-Karjala e Etelae-Savo, comprese le seguenti zone limitrofe:

- nel "Maakunta" di Pohjois-Pohjanmaa: "Seutukunnat" di Ii, Pyhaentae, Kuusamo e Nivala

- nel "Maakunta" di Pohjois-Savo: "Seutukunta" di Nilsiae

- nel "Maakunta" di Keski-Suomi: "Seutukunnat" di Saarijaervi e Viitasaari

- nel "Maakunta" di Keski-Pohjanmaa: "Seutukunta" di Kaustinen.

Svezia:

La regione della Svezia settentrionale di livello NUTS II costituita dai "laen" (regione di livello NUTS III) di Norrbotten, Vaesterbotten e Jaemtland, escluse le seguenti zone:

- nel Norrbotten: "kommun" di Luleaa, "foersamling" di OEverluleaa nel "kommun" di Boden e "kommun" di Piteaa (escluso il "folkbokfoeringsdistrikt" di Markbygden)

- nel Vaesterbotten: "kommuner" di Nordmaling, Robertsfors, Vaennaes e Umeaa e "foersamlingar" di Boliden, Bureaa, Burtraesk, Byske, Kaagedalen, Loevaanger, Sankt Olov, Sankt OErjan e Skellefteaa nel "kommun" di Skellefteaa

ma comprese le seguenti zone limitrofe:

- nel "laen" di Vaesternorrland: "Kommuner" di AAnge e Sollefteaa, "foersamlingar" di Holm e Liden nel "kommun" di Sundsvall e "foersamlingar" di Anundsjoe, Bjoerna, Skorped e Trehoerningsjoe nel "kommun" di OErnskoeldsvik

- nel "laen" di Gaevleborg: "kommun" di Ljusdal

- nel "laen" di Kopparberg: "kommuner" di AElvdalen, Vansbro, Orsa e Malung e "foersamlingar" di Venjan e Vaamhus nel "kommun" di Mora

- nel "laen" di Vaermland: "kommun" di Torsby.

I riferimenti NUTS di cui al presente allegato non pregiudicano le definizioni definitive dei livelli NUTS nelle suddette regioni e zone.

ALLEGATO 2

Ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno per l'obiettivo n. 6

>SPAZIO PER TABELLA>

Queste cifre comprendono, oltre agli stanziamenti concessi per gli obiettivi nn. 3, 4 e 5a, se del caso, gli stanziamenti d'impegno per i progetti pilota, le azioni innovative, gli studi e le iniziative della Comunità di cui all'articolo 3 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.».

Articolo 53

Le disposizioni del protocollo n. 7 allegato all'Atto di adesione cadono.

Articolo 54

Il riferimento alla Norvegia nell'allegato 4 del protocollo n. 9 cade.

Articolo 55

La presente decisione redatta in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i dodici testi facenti tutti ugualmente fede, entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Articolo 56

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ